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Bonus fiscale 50% - Risparmio energetico

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Tipologie edilizie interessate

L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono esclusi quindi gli interventi effettuati durante la nuova costruzione dell’immobile o il gli ampliamenti. Per tutti gli interventi agevolabili, l'edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti interessati dall’intervento. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli interventi di ampliamento.

Chi può beneficiare della detrazione

beneficiariIn seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di Stabilità che contiene la proroga degli incentivi fiscali (50% ristrutturazioni  e 50% riqualificazioni energetiche) possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono fino al 31 dicembre 2018.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Interventi sugli involucri degli edifici

(strutture opache e infissi) - (comma 345)
È detraibile il 50% delle spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella di cui all’Allegato B del DM 11 marzo 2008 (come modificata dal DM 26 gennaio 2010).tabella valori u1

Tetti massimi delle detrazioni

Il limite massimo della detrazione varia a seconda della tipologia dell’intervento. 
 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE : tetto massimo della detrazione 100.000 euro;
FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI : tetto massimo della detrazione  60.000 euro .
 
Sono detraibili sia i costi per le opere edili connesse agli interventi, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per l’acquisizione della certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio che per la realizzazione degli interventi stessi.
Il tetto di 60.000 euro relativo alla sostituzione degli infissi è riferito a ciascun fabbricato, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale (Risoluzione n. 365/E del 12 dicembre 2007 dell’Agenzia delle Entrate)

Occorre poi trasmettere all'ENEA,

Occorre poi trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica:
  • l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica; (per i soli infissi dall'attestato del produttore dei serramenti)
  • la scheda informativa.

LA GESTIONE DELLE PRATICHE PER IL RECUPERO FISCALE (ECOBONUS) E, ESEGUITA DALLA NOSTRA AZIENDA  SENZA ALCUN COSTO PER I NOSTRI CLIENTI

 

La scheda informativa relativa agli interventi realizzati

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Deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell'intervento, i parametri per l'identificazione della tipologia di intervento eseguito, il risparmio annuo di energia primaria previsto, gli oneri economici sostenuti per l’intervento e per le spese professionali. 

Il pagamento con bonifico

testo alternativo

Il contribuente che intenda beneficiare della detrazione deve effettuare i pagamenti agli esecutori delle opere con bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento. Quando vi sono più soggetti a sostenere la spese, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti i soggetti che partecipano.Nel caso di opere su parti condominiali, il bonifico deve riportare il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore.L’unica eccezione è prevista per le spese per le quali non è possibile pagare con bonifico, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione, i diritti per le concessioni, le ritenute fiscali su onorari professionali. In questi casi, valgono anche altre modalità di pagamento.

Il bonifico è l’unica formalità inderogabile per fruire della detrazione.